Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di definizione di prestazioni accessorie).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) prestazioni accessorie: i servizi erogati negli stabilimenti termali non inerenti alle cure termali».